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Accesso agli atti e documenti amministrativi
- Servizio attivo
La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini che vogliono accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Descrizione
Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Come fare
Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.
Accesso informale (richiesta verbale)
Se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento.
La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.
Accesso formale (richiesta scritta)
Qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita:
- sull'interesse manifestato dal richiedente di accedere agli atti
- sull'eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- Modello di richiesta
- Delega
- Documento di identità
- Copia del permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario
Cosa si ottiene
La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:
- Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente;
- Limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione;
- Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione;
- Rifiuto: la domanda non può essere accolta
La limitazione, il differimento e il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi solo in alcuni casi, stabiliti dall’art.24 della Legge 241/90. Ad esempio sono esclusi dall’accesso i documenti la cui divulgazione potrebbe ledere il diritto alla riservatezza, i documenti relativi ai concorsi con informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terze persone.
Tempi e scadenze
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza rilevata dal numero di protocollo in entrata, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
Se tale termine decorre inutilmente la richiesta si intende non accolta. L’interessato può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
Presentazione domanda
Puoi richiedere l'accesso agli atti tramite posta o Pec
Esito richiesta
Il ritiro della documentazione può avvenire dopo la conclusione del procedimento mediante l'invio telematico o direttamente presso l'Ufficio preposto previo appuntamento.
Quanto costa
I costi da sostenere per la richiesta di accesso agli atti, sono articolati come meglio sotto specificato:
- Diritti di segreteria ai sensi della D.G.C. n. 44 del 14/05/2018
- Costi di riproduzione come da piano tariffario;
- Rilascio in bollo copia documenti con dichiarazione di conformità all'originale necessita di marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro facciate
Procedure collegate all'esito
Accedi al servizio
Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.
Condizioni di servizio
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